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Servizio di Stefano Sica @riproduzione riservata
“Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro – in atti – in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio – sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese)”. E’ solo uno stralcio del dispositivo con cui il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha disposto, nell’ambito dell’inchiesta Money Gate, il proscioglimento di Avellino e Catanzaro nonché degli altri soggetti coinvolti: Walter Taccone ed Enzo De Vito per gli irpini, Giuseppe ed Ambra Cosentino, Armando Ortoli, Andrea Russotto, Franca Muscatelli e Marco Pecora per i calabresi. Un passaggio illuminante, che sostanzialmente racchiude in sé tutte le anomalie di un quadro accusatorio che sin da subito si è dispiegato con crepe gigantesche e con un nucleo quasi nullo di indizi dotati di una certa concretezza. La Procura Federale aveva chiesto per le due società la retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato in corso, oltre alla penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19. Una richiesta severa, in ossequio al principio della responsabolità diretta presente nel CGS.
Di cosa erano accusate Avellino e Catanzaro? Di frode sportiva per aver alterato la gara di C1 disputata al Ceravolo il 5 maggio del 2013, concordando un pari che poi sarebbe saltato sul campo con la vittoria di misura dei biancoverdi grazie ad un gol di Zigoni. E’ solo su poche intercettazioni telefoniche (col Ds Ortoli, la figlia Ambra e la moglie Franca Muscatelli in particolare) e ambientali a carico di Giuseppe Cosentino, ex patron dei calabresi, che Avellino e Catanzaro hanno rischiato. Un processo, in verità, nato quasi immediatamente su elementi indiziari in un contesto probatorio debole, soprattutto nei confronti del club irpino. Non c’era alcuna intercettazione che pizzicasse direttamente Taccone e De Vito (neanche nominati da Cosentino nelle sue conversazioni) o qualche giocatore dell’Avellino. Solo una dichiarazione eteroaccusatoria nei confronti di non meglio precisati soggetti appartenenti al club biancoverde. Il TFN, in questo senso, ci va giù duro: “Dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che – è bene ribadirlo – non sono state depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”; tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del Russotto, anch’egli incidentalmente citato in una intercettazione”. A tal proposito, il Tribunale ha precisato che la Procura non ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori dello stesso Russotto.
Ma già la premessa del dispositivo era stata abbastanza indicativa. “Il deferimento – si legge – sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale, liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati. Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione. Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento. Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti. Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti”.
L’asso dalla manica lo aveva calato, del resto, l’avvocato Edoardo Chiacchio, che di vittorie legali nei processi per illeciti sportivi, ne può vantare a bizzeffe. “Un terzo soggetto che non è coinvolto nelle intercettazioni non può essere assolutamente condannato e nemmeno incriminato”, ebbe a dire nella sua arringa di venerdì scorso, facendo riferimento al caso Crotone-Atalanta e, in particolar modo, a Cristiano Doni. Un principio affermato, in relazione a quell’inchiesta, proprio dal presidente del TFN, Cesare Mastrocola. E che servì per prosciogliere Doni e l’Atalanta. Era questa la “sorpresa” a cui Chiacchio accennò prima dell’udienza di venerdì.
Taccone e De Vito restano comunque indagati dalla Procura della Repubblica di Palmi nell’ambito di Money Gate, indagine che ha visto lo scorso maggio Cosentino e la figlia Ambra finire ai domiciliari con le accuse di appropriazione indebita, associazione per delinquere, riciclaggio ed reati tributari. L’ex patron del Catanzaro sarebbe riuscito a trasferire diversi milioni di euro in Svizzera attraverso la sua società, la Gicos. Una inchiesta che si è allargata a macchia d’olio anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno finito poi per coinvolgere Catanzaro ed Avellino. Ma, fortunatamente, almeno dal punto di vista sportivo è arrivata la parola fine su questa vicenda, dopo mesi di paure e perplessità.

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